Legislazione nazionale
Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale"
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A) DISCIPLINA
DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
(Testo unificato delle proposte di legge n.159, 285,
577,1167, 2674 e 3300)
B) Legge 7 dicembre
2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2000 )
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indice:
1) le associazioni,
2) i circoli e clubs privati
3) Modalità per la registrazione degli
atti di un' associazione:
4) Atto costitutivo
5) avviso di convocazione di assemblea
ordinaria
6) verbale di convocazione assemblea
ordinaria
7) dichiarazione di libera volontà
e scelta dei soci
8) delega
9) domanda di ammissione a socio
10) dimissioni
11) domanda di contributo
12) Contributo da un Ente pubblico
13) dichiarazione anti-mafia
14) dichiarazione di esonero ritenuta
di acconto
15) contributo da privato a sostegno
finalità
16) ricevuta per un contributo pubblico
ricevuto a sostegno delle attività
istituzionali di un'associazione non
commerciale
17) concessione di liberalità a favore
di un'Associazione da parte di un Privato
18) ricevuta per sponsorizzazione occasionale
19) comunicazione per opzione per la
legge 398/91
20) modello di fattura di associazione
per un'attività commerciale accessoria e
strumentale
21) distinta per rimborso spese
22) modello di iscrizione all'Albo
delle Associazioni Comunali art.22
legge 412 del 30/12/1991
23) modello di verbale di assemblea
andata deserta
24) verbale di assemblea ordinaria
25) verbale di riunione del Consiglio
Direttivo
26) gli enti non commerciali e il non
profit
27) la fiscalizzazione delle associazioni
(da l'associazionismo nella cultura
e nello spettacolo)
1) LE ASSOCIAZIONI
Di fondamentale importanza per la cultura,
lo spettacolo e le attività artistiche è
l'Associazionismo sia perché favorisce e sviluppa l'aggregazione
e lo spirito di
collaborazione sia perché può divenire il punto di partenza
per la creazione di
professionalità e occupazione lavorativa. Le associazioni
sono costituite da più
soggetti che si riuniscono per raggiungere uno scopo
comune che può essere:
culturale, artistico, sportivo, ricreativo, sociale,
solidaristico, scientifico. Esse possono
richiedere il riconoscimento dello Stato e divenire
così anche titolari di diritti reali
(eredità, beni immobili, donazioni...). In questo caso
hanno personalità giuridica,
devono essere costituite con atto notarile e devono
essere registrate presso il
Tribunale locale. Le Associazioni non riconosciute si
costituiscono, invece, con atto
pubblico (iscrizione all'Ufficio del Registro o atto
notarile); il loro ordinamento e la
loro amministrazione sono regolati dagli accordi tra
i soci . La rappresentanza in
giudizio è affidata al Presidente (Art.36 del Codice
Civile). Il fondo comune è
formato dalle quote associative e dalle liberalità ricevute
dagli Enti Pubblici e
dai privati. Esso non è divisibile ed il singolo socio
può unicamente richiedere.
la restituzione della quota in caso di recesso. Coloro
che rappresentano
l'Associazione rispondono personalmente e solidalmènte
delle obbligazioni
e degli impegni che assumono a nome di essa; l'associazione
risponde di questi
nei limiti del fondo comune. Pertanto, il patrimonio
dell'associazione è distinto da
quello dei singoli soci ed è destinato all'attuazione
dei fini statutari. Nella Cultura
e nello Spettacolo viene più frequentemente preferita
la costituzione di associazioni
non riconosciute sia per la loro semplicità di gestione
sia per la poca onerosità.
Le associazioni non riconosciute perseguono scopi non
lucrativi ed ideali.
La Legge non richiede particolari obblighi per la costituzione
delle associazioni
non riconosciute (potrebbero, infatti, costituirsi anche
solo verbalmente).
Le associazioni registrano l'atto costitutivo e lo statuto
per dare " data certa" all'atto
e per avere rapporti con i terzi. l'art. 111 del DPR
917/86 impone, per
(applicabilità dei benefici tributari per gli enti non
commerciali, l'esistenza di un
atto costitutivo e di uno statuto redatti sotto la forma
di atto pubblico o con
scrittura autenticata o registrata. Le successive eventuali
modificazioni dello
statuto devono essere deliberate dall'assemblea dei
soci e registrate con le
stesse modalità seguite nella costituzione dell'Associazione
(se questa è stata effettuata con atto notarile anche
le modificazioni dovranno
prevedere l'intervento del notaio). L'associazione può
costituirsi con:
Costituzione simultanea
(in seguito ad una assemblea, di tutti
l 'soci promotori, si delibera di costituirla
ufficialmente)
Costituzione successiva
(solo alcuni " fondatori "
registrano l'atto costitutivo e lo statuto ed in seguito
asso ciano quanti condividano i fini
statutari)
La Legge 27 febbraio 1985, che apporta
modifiche ai comma 1 e 2 dell'art 2659
del Codice Civile, permette anche alle Associazioni
non riconosciute l'acquisizione
di beni immobili quando esse forniscano le indicazioni
delle generalità delle persone
che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Le
associazioni non riconosciute
possono essere anche titolari di quote di società di
capitale e di beni mobili che
contribuiscono a costituire il fondo comune. Non possono,
però, accettare e acquisire
donazioni o eredità.
Cause di scioglimento e di liquidazione
delle Associazioni non riconosciute possono
essere:
- Il raggiungimento degli scopi sociali,
- Il venir meno di tutti i soci
- La scadenza del termine fissato nello
statuto
- Altre cause previste dallo statuto
w.
Dopo la sua costituzione, l'associazione
richiede all'Ufficio delle Imposte dirette il
Codice Fiscale (obbligatorio) e comunica, eventualmente
intendesse svolgere anche
una attività commerciale accessoria e strumentale, l'inizio
di attività all'Ufficio IVA
(richiedendo un numero di partita identificativa ed
alla SIAE.
Si dota, quindi, dei libri sociali:
(non sussiste l'obbligo della vidimazione)
- Libro soci (in cui saranno riportati
i dati:anagrafici dei soci, la data di iscrizione,
le variazioni... )
- Libro dei verbali dell'Assembléa
(in cui saranno riportati i verbali delle assemblee
e
le relative deliberazioni)
- Libro verbali del Consiglio Direttivo
(in cui saranno riportate le deliberazioni di tale
organo sociale )
- Libro cassa in cui saranno riportate
le entrate e le uscite dell'associazione sia quelle
istituzionali che quelle provenienti dall'attività commerciale,
eventualmente svolta)
Le associazioni non riconosciute che
non svolgono attività commerciale prevalente o
primaria sono esenti dall'imposta dell'ICIAP (Art.,1
comma 10, lettera C,
Legge 24 aprile 1989 n.144) (Risoluzione ministeriale
30.9.91 rz.7/AQ/254 della
Direzione Generale Finanza, div VII) e versano la tariffa
per le affissioni pubblicitarie
delle loro attività ridotta del 50%. Le targhe e simili,
apposte all'ingresso delle
sedi associative, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità.
(DL. IS novembre 1993 n. 507)
Infine, i proprietari di locali dati
in locazione ad associazioni non riconosciute sono
esenti dall'ICI (La destinazione dei locali deve, però,
essere " esclusiva" per le attività
dell'associazione ) (art.87 lett. c ? DPR 917/86).
Qualora l'associazione intenda svolgere
un effettivo esercizio di attività commerciale
(significative sponsorizzazioni, gestione di bar, locali,
etc organizzazione di scuole
aperte anche ai non soci..) sarà opportuno che l'atto
costitutivo e lo statuto siano
redatti nella forma della scrittura privata autenticata
da un notaio l'atto notarile
servirà, inoltre, per certificare tutti gli accordi
particolari ed importanti tra i soci,
a garantire l'autenticità delle firme e delle generalità
nonché ai fini delle date certe
degli accordi tra i soci.
2) I Circoli e i
Clubs privati
I circoli e i club rientrano nella
definizione di "associazioni". Essi non devono
avere
fini lucrativi e si comportano nella costituzione e
gestione al pari delle associazioni
non riconosciute. Possono liberamente costituirsi anche
soltanto con il semplice
accordo dei soci. Il patrimonio comune dei circoli è
formato dalle quote associative,
dai proventi di iniziative, da liberali contributi ed
eventuali finanziamenti esterni.
I circoli possono organizzare, per i soci, attività
culturali, ricreative, sportive ed
artistiche e possono affiliarsi ad associazioni nazionali
delle quali condividano gli
scopi. La disposizione contenuta nell'art.7 del DL 8
agosto 1996 n. 439 prevede
che " non può essere considerata pubblica 1'esecuzione,
rappresentazione o
recitazione di un'opera tutelata dalla Legge sul diritto
d'autore qualora essa sia
stata effettuata nell' ambito normale dei centri sociali
e degli istituti di assistenza
formalmente istituii, nonché delle associazioni di volontariato".
L'esonero dal pagamento dei diritti d'autore da parte
dei centri socio ? culturali
può essere richiesto qualora la rappresentazione o la
esecuzione sia destinata
esclusivamente ai soci e agli invitati e che venga effettuata
senza alcun scopo di lucro.
3) Modalità per la
registrazione degli atti di un' associazione:
L'atto costituivo e lo statuto, in
duplice copia, cori marche da bollo da €. 10.33,
devono essere consegnati all'Ufficio del Registro Atti
privati , di competenza territoriale
con, pagamento della tassa di €. 130.15 tramite versamento
su c/c bancario con il
mod., 23 del Ministero .delle Finanze dopo aver compilato
il mod. 69. Al ritiro delle
copie originali, è consigliabile richiedere ulteriori
copie, non in bollo, autenticate dallo
stesso Ufficio, per successive domande e certificazioni
(Dipartimento dello spettacolo, ENPALS etc.) Per ottenere
le copie bisogna
presentare istanza in bollo dà €. 10.33. Per ognuna
di essa vanno.pagati i diritti
d'ufficio che ammontano a.€ 23,24.
Nota AIPS Ove la Legge non disponga
diversamente la costituzione dell'Ente
associativo o l'adeguamento del suo statuto possono
effettuarsi anche mediante
una semplice scrittura privata registrata in difformità
dell'indirizzo ché caratterizza
il TUIR in ordine ai redditi prodotti in forma associata.
Per approfondimenti:
Propensi Rossi Gli Enti non profit Il Sole 24h Pentore
: Associazioni De Vecchi
Attanasio Pompesi : Circoli aziendali e ricreativi =
Il Sole 24h `
4) Atto costitutivo
(carta da bollo da €. 10.33+aggiornamenti
)
L'anno ........................il giorno...............
del mese di.......................... sono
presenti i signori soci promotori
Nome Cognome)(data e lungo di (residenza)(professione)(codice
fiscale)
...........................................................................................::..................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................::.................
...........................................................................................::...................
Tra detti signori viene costituita
una Associazione denominata:
...........................................................................................::...............
.............................................................
con sede a ...............................................
in via...............................
.................................................................
Gli organi sociali dell'Associazione
sono l'Assemblea generale dei soci e il
Consiglio Direttivo.
L'assemblea dei soci fondatori nomina
a comporre il primo Consiglio Direttivo
e a loro assegna le seguenti cariche:
Sig . ....................................................
........................Presidente
Sig. .............................................................................Vice
presidente
Sig..............................................................................
Consigliere e
Segretario Organizzativo
I suddetti signori attestano la mancanza
di cause di incompatibilità e
accettano le cariche.
Per tutto quanto non previsto in tale
atto costitutivo e nell'allegato statuto
valgono le norme in materia del Codice
Civile.
.............................................................................firme..............::............
........................................................
...........................................................................................::.................
...........................................................
5) AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I soci dell'Associazione .............................................................................
........................................................
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
.....................................
in .........................................................
via ..................
........................ per le ore................
del..........................
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno.:
1) Relazione del Presidente sull'esercizio
sociale dell'anno
2) Presentazione ed approvazione del
rendiconto dell'attività economica dell'anno ...........
3) Relazione dei Sindaci revisori
4) Programma delle attività per l'anno
........
5) Presentazione ed approvazione della
previsione dell'attività economica dell'anno .........
6) Varie ed eventuali
L'Assemblea sarà validamente costituita,
a norma di statuto, can la presenza di
almeno il 50% più uno dei soci.
Nel caso che il numero legale non venisse
raggiunto, l'Assemblea si intende
convocata in seconda convocazione,
senza ulteriori avvisi, per le ore......... del.............
nella stessa sede e con il medesimo
ordine del giorno.
..............................li......./......./.........
Il Presidente
6) VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI PER LE MODIFICHE E LE
INTEGRAZIONI DELLO STATUTO IN RIFERIMENTO
AL DLGS 460/97
L'anno....................... il giorno
.......................del mese di.....................
alle ore....................... presso
la sede sono presenti n ............ soci su n...............
soci iscritti . dell'Associazione.......................................................................
È chiamato a presiedere la riunione
il sig. . ................................ ed a fungere
da segretario il sig.................
.......... Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata
regolarmente convocata a norma di statuto
e che il numero dei presenti supera quello
richiesto per la validità delle Assemblee
in convocazione (prima o seconda) Dichiara,
pertanto, che l'Assemblea deve considerarsi
pienamente regolare e valida ed invita i
soci a discutere e a deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Modificazioni ed integrazioni da
apportare allo statuto dell'associazione nel rispetto
del DLGS 460/97.
2) Approvazione del testo integrale
dello statuto nella nuova redazione aggiornata.
3) Varie ed eventuali
Il Presidente prende la parola, relazionando
sul primo punto all'ordine del giorno e
chiede all'assemblea l'approvazione
delle seguenti modiche ed integrazioni alla luce
delle disposizioni del DLGS 460/97:
a) È esplicitamente vietata l'assegnazione
di utili, resti di gestione, distribuzione di
fondi o di qualunque capitale tra i
soci, anche in modo indiretto
b) L'eleggibilità agli organi amministrativi
dell'associazione sarà libera, con il principio
del voto singolo e con la sovranità
dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle
convocazioni assembleari, alle relative
deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti
c) Tutti i soci hanno diritto a partecipare
alla vita dell'associazione e devono presentare
domanda che sarà ratificata dal Consiglio
Direttivo. I soci maggiorenni hanno uguale
diritto di voto per l'approvazione
e le modifiche statutarie e del regolamento nonché
per la nomina degli organi direttivi.
Tutti i soci potranno essere eletti nel Consiglio
Direttivo, senza alcun tipo di esclusione
d) È esclusa la partecipazione temporanea
all'associazione
e) Annualmente l'associazione si obbliga
a redigere un bilancio preventivo e un
bilancio consuntivo che dovranno essere
approvati dai soci secondo le modalità statutarie
f) L'associazione si doterà di opportuno
regolamento uniforme sia per le modalità
associative che in fatto di diritto
di voto
g) La quota sociale non è trasmissibile,
ad eccezione di trasferimenti a causa di morte,
e non potrà essere considerata una
rivalutazione di essa
h) In caso di scioglimento dell'associazione,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i
beni saranno devoluti per finalità
di utilità generale o ad altre associazioni con
finalità analoghe.
Con voto unanime l'Assemblea approva
le modifiche e le integrazioni esposte
dal Presidente. Il presente verbale,
in forma di scrittura privata, sarà depositato
presso il loca le Ufficio del Registro.
Non avendo altro a discutere la seduta è
sciolta alle ore ...... Fatto, letto
ed approvato
II segretario.............................................
Il presidente ...................................
7) Dichiarazione
di libera volontà e scelta dei soci
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione
..................................................................
Il sottoscritto...................................................................................................
socio dell'Associazione .................................................................................
dichiara di non percepire alcun compenso
per le partecipazioni alle manifestazioni
alle quali sarà invitato. Dichiara,
inoltre, di svolgere attività volontaria e gratuita
senza alcun vincolo di subordinazione
nei riguardi dell'Associazione. Al sottoscritto
saranno unicamente rimborsate le eventuali
spese sostenute ed autorizzate
(viaggio, soggiorno e vitto) con presentazione
di idonea documentazione.
Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità
l'Associazione nello svolgimento
dell'attività sopra descritta.
In fede (Il socio)..........................................................................
(Le partecipazioni alle iniziative
dovranno essere sempre autorizzate dal
Presidente, se effettuate per conto
dell'Associazione)
8) Delega
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione
...................................................................
il sottoscritto......................................................................
delega il socio....................................................................
a rappresentarlo nell'assemblea del
............................. e a votare in sua vece
su
tutti gli argomenti posti all'ordine
del giorno.
.....................li,......./......./........
(il socio)
9) Domanda di ammissione
a socio
Spett.le Consiglio Direttivo dell'Associazione
..............................................................
Il sottoscritto ....................................................................................
nato a........................il.......................
residente a ............................................
via..................................................................................................
professione ..............................................Cod.
Fiscale...........................................
.....................................
essendo in possesso dei requisiti richiesti e condividendo
gli scopi e le finalità dell'Associazione
per essere ammesso a socio. fa domanda.
Dichiara di conoscere lo statuto e
di accettarlo integralmente.
Si impegna a fare quanto nelle sue
possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali
e ad osservare le deliberazioni degli
organi sociali.
Riservata al Consiglio Direttivo:
(Il socio è presentato da...................................................................................
Domanda ricevuta in dada ..............................................................
Accettata in data.........................................
Non accettata per i seguenti motivi:
...........................................................
Iscritto nel libro dei soci con il
n°............................. .
10) Dimissioni
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione
....................................................
............................................................
Il sottoscritto ................................................................................
socio dell'Associazione .................................................................
in data odierna si dimette per motivi
di studio, personali e di lavoro.
AugurandoVi il raggiungimento dei fini
statutari dichiara di non aver alcuna
pendenza con l'Associazione e di non
aver nulla a pretendere da essa.
....................................li
............../............./............ Ogni cordialità.
(il socio) .. ................
Dimissioni presentate dal socio ..................................in
data.................................
Dimissioni accettate in data . ................................
Cancellato dal libro dei soci in data
................................
11) Domanda di contributo
Assessore alla Cultura, turismo e spettacolo
del
Comune di : ......................................................................
Oggetto: Domanda contributo per l'attività
ordinaria dell'Associazione ...........
Il sottoscritto......................................................
nato a ...............................
via ................ .......................
residente a ..... ........................................
Codice fiscale..................................
Presidente pro- tempore dell'Associazione.
e legale rappresentante
chiede
la concessione di un contributo per
il finanziamento dell'attività per l'anno ................
.
Allega a tal fine:
* Atto costitutivo e statuto dell'Associazione
* Relazione dell'attività svolta
* Programma di massima dell'attività
per l'anno ..............
* Bilancio consuntivo riferito all'anno
* Preventivo di spesa per l'attività
dell'anno .....................
* Dichiarazione ai fini della non soggezione
alla ritenuta del 4%.
* Dichiarazione antimafia
* Verbale di assemblea da cui risulta
la legale rappresentanza
Fornisce i seguenti dati dell'Associazione:
* sede sociale e recapito postale .
...............................................
* recapiti telefonici ...................
:
* numero di' c/c bancario o postale
....................................
* numero di codice fiscale
........................li........./........./............
(Il presidente)
12) Contributo di
un Ente pubblico erogato a sostegno delle finalità istituzionali
copertura dei costi sostenuti da una
assoc.che non svolge attività commerciale
Associazione ......................
via......................................
Città...............................
Codice fiscale .. .....................
Spett.le Amministrazione............................................................................
Oggetto: Ricevuta
Il sottoscritto..................................................................
in qualità di presidente
e legale rappresentante dell'Associazione
culturale .............................................
dichiara
di aver ricevuto da la somma di €..................
erogata a sostegno delle finalità
istituzionali e copertura dei costi
sostenuti.
(vedi documentazione allegata)
Dichiara di essere esente dalla ritenuta
d'acconto del 4% prevista Ball àrt.28 del
DPR 600/73.
Il;presidente - legale rappresentante
(dati anagrafici - codice fiscale)
13) Dichiarazione
anti-mafia
(Dichiarazione ai sensi dell'art. l
Osexies, comma 9, della Legge 31 maggio 1965,
n. 575)(art. 7, Legge 19.3.1990, n.55)
Il sottoscritto ..............................................................................................
nato a.....................................................
il...............................
e residente a.........................................................
in via ........................................codice
fiscale..........................................
..............................................................
in qualità di Presidente dell'Associazione
.........................................................
consapevole delle sanzioni in cui incorre
in caso di mendace dichiarazione
dichiara
a) di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza di procedimenti in corso
per l'applicazione di misure di prevenzione
nei suoi con fronti
b) che le persone con le quali ha convissuto
negli ultimi 5 anni non sono state
sotto poste a misure di prevenzione
né è a conoscenza di procedimenti in corso
per l'appli cazione di misure di prevenzione
nei loro confronti
c) che non sussistono le condizioni
per l'applicazione nei confronti suoi e delle
perso ne sopra indicate di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 legge
27/12/1956 n. 1423 né dei provvedimenti indicati nel
secondo e terzo comma
dell'art 10 e degli articoli 10 ter quater legge 31/5/1982
n. 575, come modificata
cori legge 13/9/1982 n. 646 e con legge 19/3/1990'ri°
55
in fede (firma autenticata)
14) Dichiarazione
di esonero dalla ritenuta di acconto art.28 comma 2
DPR 600/73
Il sottoscritto .................................................................................................
in qualità di presidente dell'Associazione
............................................................
dichiara che il contributo richiesto
è finalizzato esclusivamente al finanziamento
dell'attività istituzionale dell'associazione e pertanto
non è soggetto alla ritenuta
d'acconto del 4% di cui all'art 28, comma 2, del DPR
n. 600/73 conformemente a
quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare
n. 11/606 del 25 agosto
1989 e n. l1/ 803 del 10 agosto 1990 e I S marzo 1991
n. 8.135718.
(Ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 460/97 tale
esonero vige nei confronti delle
ONLUS (Circolare Ministero delle Finanze 168/E del 26
giugno 1998)
......................li......../......./.....
(Il presidente)
15) Contributo liberale
erogato da privato a sostegno delle finalità istituzionali
di
un'associazione non commerciale
Associazione . ... ......................................
Codice fiscale.:._....:....:....:........................
Spett.le....................................
..................
Oggetto: Dichiarazione di quietanza
n .......... del...........
Il sottoscritto in qualità di presidente
e legale rappresentante dell'Associazione
culturale .....................................
dichiara
di ricevere la somma di €.........
. (........................................................
)
a titolo di liberale contributo a sostegno
delle finalità statutarie e a copertura
dei costi sostenuti.
Dichiara, altresì, di essere soggetto
esonerato dall'emissione di fattura ai sensi
dell'art 74 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.
In fede
Il presidente - legale rappresentante
( dati anagrafici - codice fiscale)
Associazione ............... Codice
fiscale .............
Oggetto: Dichiarazione di quietanza
n . del Il sottoscritto in qualità di presidente
e legale rappresentante dell'Associazioneculturale..................................................
......................................
Spett.le ........................ di ricevere la somma
di
£ . ( ) a titolo di liberale contributo
per la gratuita partecipazione dei soci alla
manifestazione tenutasi a ...........................:
: il....................................
organizzata da...........................................................
dichiara
La suddetta partecipazione occasionale
non risulta? inclusa?nel campo di?
applicabilità dell' IVA,per mancanza di abitualità richiesta
dall'art art 5 del
DPR 633/72 e quindi per mancanza del requisito oggettivo
per l'imponibilità stessa.
Dichiara, altresì, di essere soggetto esonerato dall'emissione
di fattura ai sensi del?
74 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Dichiara,
inoltre, che l'Associazione
è dotata del prescritto certificato (provvisorio annuale)
di agibilità ENPALS n . ........
In fede Il presidente legale rappresentante
(dati anagrafici - codice fiscale)
(Applicare marca da bollo da € se il
contributo supera le € 75.00) .
16) Ricevuta per
un contributo pubblico ricevuto a sostegno delle attività
istituzionali
di un'associazione non commerciale
Gent.mo Sig. Sindaco del Comune di
..... ...................................
Il sottoscritto .......................................................nato
a .................................
il............................................
residente a............................................via........................
Codice Fiscale........................................................
in qualità del Presidente e legale
rappresentante dell'Associazione .............................
........................................
riceve la somma di €................
.:( .....................) erogata da codesto Ente .
Pubblico .all'Associazione a titolo
di contributo destinato esclusivamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali
previste dallo statuto.
Si precisa che detta erogazione di
denaro non è stata fatta in dipendenza di cessioni
di beni o prestazioni di servizi ne a fronte di uno
specifico obbligo di fare, di non fare
o di permettere e, pertanto, non è soggetta ad IVA ai
sensi degli art. 2 ? 3? 4 del
DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni
per mancanza dl
presupposto oggettivo. (Risoluzione Ministeriale 8 ottobre
1973 n. 523024 e
24 aprile 1974 n. 500680)
Il sottoscritto dichiara, infine, che
l'Associazione è esente dalla ritenuta d'acconto
del 4% prevista dall'art.28 del DPR 600/73.
In fede (Il presidente)
Allega:
Fotocopia autentica dell'atto costitutivo
e dello statuto
Verbale dell'Assemblea dei soci da
cui risulti la legale rappresentanza e la presidenza
pro- tempore. Fotocopia della sua carta di identità
e del suo codice fiscale.
(Applicare marca da bollo se la somma è pari o superiore
a € 75,00)
17) Concessione di
liberalità a favore di un'Associazione da parte di un
Privato
Oggetto:. Concessione di .contributo
liberale per i fini istituzionali
dell'Associazione.........................................
Egregio sig presidente, .....................
. facendo seguito alla Vs richiesta
del ..............................avente
ad oggetto ............................
ho il piacere di confermarvi che la
nostra società ha deciso di accordare alla
Associazione ...........................................un
contributo di € : (.................. )
Il contributo viene erogato al solo
scopo di finanziare e agevolare le vostre
attività a favore della promozione culturale con conseguente
esclusione di qualsiasi
obbligo da parte vostra nei nostri confronti.
(Ditta)
........................li.........../....../..........
18) Ricevuta per
sponsorizzazione occasionale
(da utilizzare nei casi in cui una
associazione non commerciale riceva una
occasionale sponsorizzazione da un privato)
L'Associazione........... ......................................
riceve la somma di €..........................................
dalla Ditta ........................................................
per l' occasionale sponsorizzazione
nel corso della
iniziativa...............................................................................
Si dichiara che l' associazione non
è soggetto .1 VA ai seriai dell' art 4, del
DPR 633/72 è non e quindi non è soggetta all'obbligo
di emissione di fattura.
Vedi anche Circolare Ministero delle
Finanze,18/360068 del 22 maggio 1978
(Il presidente)
........................li............/......../..........
(Applicare marca da bollo da
£. 2.500 se la somma è pari o superiore a € 75,00) Nota:
Le somme percepite,
ancorché irrilevanti ai fini dell'IVA, sono da considerarsi
imponibili per le
Imposte Dirette e dovranno, pertanto, essere dichiarate
in sede di compilazione
del mod 760 tra i "redditi diversi".
19) Comunicazione
per opzione per la legge 398/91 (in carta semplice)
Alla Sede ,SIAE di .................................................
Og g e t t o : Opzione ai sensi e per
gli effetti della Legge 16 dicembre 1991 n.398
Il sottoscritto ..............................................................................................,
.
in qualità di presidente pro tempore dell'Associazione
denominata ...........................................................................................................
con sede in via ...................................................
n.,
partita IVA . .....................................
dichiara
ai sensi delle Legge 16 dicembre 1991
n. 398, considerato il D.L. 30 dicembre
1991 n. 417_ come corivertito in legge
6 febbraio 1992, art. 9 bis, di optare pér i
regimi ivi compresi avendone i requisiti.
Spedita il giorno ...........................
a mezzo lettera raccomandata.
..................li......../........../..............
20) Modello di fattura
di associazione per un'attività commerciale accessoria
e
strumentale
Fattura n ............ del ...............
Associazione ..................................Spett.le
Sede ................................
Partita IVA ......................
via......................................... Sede .................
via .................
Partecipazione dell'Associazione alla
manifestazione tenutasi a ...........................
il ..................................
Organizzata da:........................................................
Contributo riconosciuto per la prestazione
rientrante nelle attività commerciali svolte
dall'Associazione in via accessoria
e strumentale, comunque, marginale, destinato
al raggiungimento degli scopi sociali
di €......................più IVA (20%)
Totale € .............
Timbro e firma dell'Ente promotore,
per conferma ed accettazione.. .
saldato il .......................................
(Per.detta attività i soci partecipanti
non riceveranno alcun compenso nè in denaro.
Eventuali rimborsi spese per vitto alloggio e trasporto)
saranno corredati della relativa
documentazione)
21) distinta per
rimborso spese
Nota spese autorizzate sostenute dal
socio ... ...................... : ....
in ragione delle attività dell'Associazione
..............................................................
per partecipare all'iniziativa ................................del
................
tenutasi a ........................................................
Spese di viaggio e trasferimento:
Auto propria Km............... per
€............. a Km .............................=.........................
.... Percorso:............................................................................
,
Pedaggi autostradali ...................................................=
€........................................
Altro: €.....................................................................
Taxi € ......................................................................
Biglietti autolinee, treni, aerei,
navi.con.eventuali supplementi: € ........
Totali spese .di viaggio: €........................................
Spese di soggiorno e vitto €........................
Pernottamenti: €, .......................................
Totale spese di soggiorno e vitto:
€ ........................................
Totale da liquidarsi: € . ..........................
. (Documenti giustificativi allegati:
........................................................
...............................) (scontrini,
fatture,carte. carburanti,biglietti )
Firma del socio per ricevuta
22) Modello di iscrizione
all'Albo delle Associazioni Comunali art.22 legge
412 del 30/12/1991
Comune di................................................
Il sottoscritto .........................................nato
a.............................
il ........................... residente
a........................ in qualità di Presidente in
nome e per conto dell'Associazione
stessa
chiede
l'iscrizione all'albo delle Associazioni
chi perseguono scopi compatibili con i fini
istituzionali dell'Ente Comune.
Si forniscono, all'uopo, i seguenti
elementi: Denominazione ............................
Indirizzo ..............................
Codice Fiscale ...............................
Soci iscritti ......................
Quota associativa annua.. ...... .....................
Recapiti dell'Associazione ..................................................................................
Recapiti del Presidente, legale rappresentante,
....................................................
...................................................
Si allega la seguente documentazione
(in duplice copia):
Atto costitutivo
Statuto registrato
Relazione dettagliata e calendario
delle attività programmate per l'anno ,
con i relativi importi e la data di
realizzazione delle singole attività;
Bilanciò prevertivo, dell'anno.............
, unitamente al verbale dell'Assemblea
Generale dei soci da cui risulta l'approvazione;
Bilancio consuntivo dell'anno precedente
unitamente. .al verbale dell'Assemblea
Generale dei soci da cui ne risulta
l'approvazione;
Copia del verbale dell'assemblea Generale
dei soci da cui risulta l'elezione degli
Organi Statutari in carica;
Copia del verbale del Consiglio di
Amministrazione da cui risulta l'elezione del
Presidente in carica;
Elenco dei Soci.
.............................li......./......../..........
Il Presidente
23) modello di verbale
di assemblea andata deserta
L'anno .............................
il giorno ..........................del mese di ....................
alle ore .:............
presso la sede in via ...............................si
è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci
dell'Associazione ...................
Il Presidente, constatato che sono
presenti n . .... soci iscritti su un n° di...................,
fa rilevare che pur essendo stata l'Assemblea
regolarmente convocata, il numero dei
soci presenti non raggiunge quello
richiesto dallo statuto per la validità delle Assemblee
di prima convocazione. Rimanda, pertanto,
i convenuti alla riunione per le ore ............
del................. per la seconda
convocazione e dichiara chiusa la seduta.
II segretario Il Presidente
24) Verbale di assemblea
ordinaria
L'anno.............................
il giorno...................... del mese di..............
alle ore................................
presso la sede in .......................
via ...............................sono
presenti n ......... soci su n....................
È chiamato a presiedere la riunione
il sig ......................... ed a fungere da
segretario il sig............................
Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata
regolarmente convocata a norma di statuto
e che il numerò dei presenti supera
quello richiesto per la validità delle
Assemblee in convocazione" (prima o seconda)
Dichiara pertanto che l'Assemblea deve
considerarsi pienamente regolare e valida ed
invita i soci a discutere e a deliberare
sul seguente ordine del giorno: 1)......................
.......................................................................................
2) .............................................................................................................
3).............................................................................................................
Il Presidente prende la parola, relazionando
sul primo punto all'ordine del giorno.
La relazione viene allegata al presente
verbale. Si passa ai punti successivi dell'o.d.g.
Alla relazione seguono gli interventi
dei soci: .........................................................
................................................................................
Prende la parola il socio ..................................................che...............................
.............................
Successivamente l'Assemblea approva
.................................................
o delibera .......................................
(decisioni assunte) (voti favorevoli
...............contrari..............
astenuti..................... , ) Alle
ore non essendoci più argomenti all'o.d.g. e non
avendo altri chiesto la parola, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
25) Verbale di riunione
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione
.....................................
si è riunito oggi ...................................................
alle ore ....................presso
la sede in via.....................................
per discutere e deliberare sui seguenti
punti all'ordine del giorno:
1)..........................................................................
2)..........................................................................
3)..........................................................................,
Sono presenti i consiglieri .....................................................................................
..................................,
......................................................................................
Il presidente ( o il consigliere) passa
all'esame dei punti messi all'ordine del giorno.
(esposizioni di ciascun punto; discussioni;
interventi; votazioni) Alle ore...................
non essendoci altro da deliberare,
la riunione del consiglio è sciolta.
Il segretario Il presidente
26) gli enti non
commerciali e il non profit
Gli Enti non commerciali sono quelli
che non svolgono attività commerciale come
oggetto principale ma si avvalgono, eventualmente, di
esse unicamente per
raggiungere i loro scopi ideali. L'inesistenza di finalità
lucrative non impedisce
che sia svolta una attività in forma " economica".
Tutte le risorse finanziarie,
istituzionali e commerciali, debbono però sempre essere
destinate al raggiungimento
dei ,: ~ fini sociali senza distribuzione di "
utili"' tra i soci. Gli enti non profit possono
realizzare attività considerate fiscalmente " commerciali"
se queste hanno
caratteristiche di "accessorietà e strumentalità"
all'attività istituzionale sociale,
ricreativa, culturale, artistica
il DM 25.5.1995 definisce i criteri
per l'individuazione delle attività commerciali e
produttive marginali svolte dalle Organizzazioni di
volontariato
(art. 8 comma 4 della Legge 77 agosto 1991 n° 266).
Sono attività marginali e quindi non commerciali:
1) Le vendite occasionali nelle campagne
di sensibilizzazione .
2) La somministrazione di alimenti
in occasione di manifestazioni promosse
per i fini istituzionali
3) La vendita di beni con versamenti
a titolo di liberali contributi
4) Le prestazioni di servizi in conformità
dei fini istituzionali non riconducibili
all'art.111 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui
redditi Il D.L.G.S. n. 460
del 1997 riordina la disciplina fiscale degli Enti non
commerciali ed istituisce le
O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità
Sociale) (vedi) Il D.L.G.S. n. 460
prevede per gli Enti non profit:
- Obblighi in tema di bilanci
- Trasparenza delle Gestioni
- Contributi esterni
Sono Enti non profit:
* Associazioni culturali * Congregazioni
* Associazioni religiose
* Enti per la formazione professionale (art. 5 della
L. 845/78)
* Associazioni per la Radio diffusione culturale e sociale
(art. 7 6 L. 233/90)
* Organizzazioni finalizzate alla cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo (L. 49/87)
* Associazioni sportive * Fondazioni * Casse Mutue *
Club o Circoli
* IPAB (Istituti di assistenza e beneficenza)
* Associazioni di volontariato (L. 996/70 e L. 833/78)
* Associazioni sindacali
* Associazioni di categoria * Accademie * Enti Pubblici
(Comuni, Regioni e Province)
* Consorzi Pubblici * Pro Loco * Comitati
La caratteristica comune di questi
Enti è quella di non svolgere o di svolgere solo
occasionalmente una attività commerciale cioè di impresa.
L'art 2082 del
Codice Civile definisce come "impresa " l'attività
economica organizzata per la
produzione e/ o lo scambio di merci e servizi.
Perché ci sia attività di impresa occorre
che:
- sia messa in atto una attività -economia
- l'attività sia -svolta per il mercato
- l'attività abbia uno scopo di lucro
- l'attività sia organizzata e coordinata
- sia presente il " rischio" di impresa
La Risoluzione ministeriale n. 350294 del 30 marzo 1989
chiarisce che "vi è.
attività commerciale qualora essa venga svolta con "
abitualità" e, pertanto,
in caso di associazioni o enti non commerciali occorre
stabilire se le attività
abbiano queste caratteristiche oppure se vengono svolte
solo occasionalmente".
Le prestazioni di servizi, rese in conformità delle
finalità istituzionali dell'Ente,
senza specifica organizzazione e verso corrispettivi
che non eccedono i costi di
imputazione (le spese) sono quindi da considerare "non
commerciali".
La norma può applicarsi a quelle associazioni culturali
o bande musicali che
ricevono compensi limitati ma non a quanti pongono in
essere un' organizzazione
per la prestazione di servizi. Le finalità degli Enti
non profit sono regolamentati
dallo statuto e sono di tipo ideale nei campi più vari.
Il Ministero delle Finanze definisce non commerciale
un ente che:
- tra le attività primarie non sono contemplate quelle
commerciali
- le eventuali attività commerciali previste o esercitate
sono sussidiarie o
strumentali rispetto alle primarie
- le attività commerciali non sono prevalenti su quelle
primarie
(Appartengono alle non profit anche le coop sociali
(L. 381/ 91), finalizzate alla
promozione umana e all'integrazione sociale, che hanno
una attività commerciale
organizzata ma il cui statuto e lo svolgimento di tali
attività le fanno rientrare tra
gli enti non commerciali. Esse sono, infatti, rivolte
agli anziani, ai disabili, ai drogati,
ai carcerati che vengono coinvolti nel ciclo produttivo)
Gli enti non ? profit possono indirizzare le ,proprie
attività nei confronti dei soci
(Associazioni - Circoli- Società sportive...) o nei
confronti di terzi
(IPAB - Fondazioni Enti religiosi - Associazioni di
volontariato - coop sociali
(Legge 381 del 1991) ? Fondazioni bancarie (banche etiche)
27) La fiscalizzazione delle associazioni
Gli amministratori eletti di un ente
non commerciale senza scopi di lucro, che si
limita a svolgere unicamente una attività istituzionale,
terranno una contabilità
interna per rendicontare ai soci la gestione dell'Associazione.
Gli amministratori
provvederanno, altresì, a preparare un piano finanziario
preventivo per 1e attività
dell' anno successivo. Gli enti non commerciali che
svolgono soltanto occasionalmente
una attività commerciale non sono tenuti ad alcuna formalità,
non sussistendo
il requisito della professionalità abituale che è presupposto
di esercizio di impresa;
in ogni caso, i proventi di natura commerciale, seppure
percepiti occasionalmente,
dovranno essere dichiarati ai fini delle imposte sui
redditi (IRPEG) quali
"redditi diversi" (art. 81, comma 1, lett
i, DPR 917/86).
Le associazioni che non abbiano dipendenti
n collaboratori ai quali erogano stipendi
o corrispettivi sono, altresì, esonerate dagli obblighi
contabili - fiscali. L' associazione
che svolge unicamente attività istituzionale si doterà,
quindi, del solo codice fiscale;
richiederà la partita IVA in caso di attività commerciale
svolta in via accessoria,
secondaria e strumentale (es. prestazioni di servizi
resi a terzi, sponsorizzazioni )
È opportuno. comunque. che le Associazioni
conservino i documenti giutificativi i
libri cassa, i libri dei verbali per una corretta e
trasparente amministrazione.
Le associazioni, se non esercitano
principalmente attività commerciali, sono soggette
a tassazione secondo le regole stabilite dagli art.
108 ? 111 del
Testo Unico delle imposte dirette. (DPR 22.12.1986 n.
917).
Ai fini fiscali ,come previsto dall'
art. 87, comma 4, DPR 917/ 86: 1' oggetto
esclusivo o principale dell'ente residente è determinato,
in base alla legge,
I ? all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti
in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende
1' attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto
(modificazioni apportate dal DLGS 460/97).
Con decorrenza dal 1.1.1998
(art. 5 DLGS 460/97)) sono state introdotti nuovi requisiti
statutari per le
associazioni non riconosciute che vogliano usufruire
delle agevolazioni
previste per gli enti non commerciali. Nello statuto,
infatti, dovranno essere
necessariamente inserite le seguenti clausole:
-divieto di distribuzione di utili
-obbligo di devoluzione del patrimonio
in caso di scioglimento
-disciplina uniforme del diritto di
voto
- obbligo di redigere un rendiconto
economico
-sovranità dell assemblea
- intrasmissibilità dei contributi
associativi
Diverse risoluzioni ministeriali hanno
chiarito e stabilito, in concreto, la commerciabilità
dell'attività svolta da associazioni in relazione alla
corrispettività delle operazioni o
della natura tributaria dell'entrata mala precisa determinazione
rimane controversa.
La legge n.537 del 24 dicembre 1993 ha, inoltre, apportato
delle significative
modificazioni alle discipline fiscali delle associazioni
culturali.
(art. 171 del DPR 917186 a art. 4 del DPR 633/92) d~
Sono da considerarsi attività istituzionali,
svolte in via prevalente e/o esclusiva,
e quindi non commerciali:
-le quote associative (tessere)
- le quote di iscrizione a corsi riservati
ai soci (quando i corsi siano organizzati in
confornità alle attività istituzionali)
- i contributi erogati dagli enti pubblici
a copertura dei costi del l'associazione per lo
sviluppo delle finalità espresse dallo statuto e i contributi
a sostegno delle
finalità statutarie
- i liberali contributi erogati da
privati a sostegno delle finalità delle associazioni
(sono da considerarsi "liberalità" le somme
erogate da privati alle associazioni
effettuate senza nessuna pretesa di contropartita da
parte della beneficiaria.
Tali somme sono da ricondurre ai negozi
unilaterali con contratti di donazione.
Qualora, invece, tali somme siano state erogate a titolo
di "corrispettivo",
a fronte di precisi impegni pubblicitari, sono da ricondurre
a negozi bilaterali e
quindi commerciali " (vedi nella Guida"sponsorizzazioni");
- i contributi corrisposti da Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventi finalità sociali
esercitate in conformità alle finalità istituzionali
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche occasionali effettuate in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione
- le vendite anche a terzi di proprie
pubblicazioni prevalentemente cedute ai soci
(comma 3, art. 111 TUIR e art. 4 DPR 633/72)
Sono da considerarsi, invece, attività
commerciali (art. 4, comma 5 DPR 633/72):
- la cessione di beni nuovi prodotti
per la vendita
- la gestione di fiere ed esposizioni
a carattere commerciale la gestione di spazi
ed impianti pubblici, spacci aziendali, mense con somministrazione
di pasti
-l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici e le prestazioni alberghiere
-la pubblicità commerciale e le sponsorizzazioni
non episodiche
-i contributi e le quote supplementari
versati dai soci in relazione a prestazioni
aggiuntive non conformi alle attività istituzionali
- le prestazioni di servizi resi ad
Enti Pubblici o privati
- l' organizzazione di spettacoli e
manifestazioni che comportino un biglietto di ingresso.
(I versamenti dei soci per la partecipazione
a concerti non costituiscono reddito per
l' associazione.
L' organizzazione di concerti, infatti,
costituisce prestazione di servizi effettuata in
conformità alle finalità istituzionali a favore dei
soci. (DPR 917/86) Il pagamento
di biglietti, invece, da parte di non soci produce per
l' Associazione organizza
reddito d'impresa. Organizzare concerti e spettacoli
dietro compenso è quindi
con attività commerciale se però queste prestazioni
sono svolte in conformità
alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione
e con pagamento di
corrispettivi clic non eccedano i costi di diretta imputazione
1' art. 708 del
DPR 917/86 esclude il carattere commerciale alla attività
svolta con il relativo
esonero degli obblighi fiscali)
Le Associazioni che intendono svolgere
anche attività di carattere commerciale
devono , entro 30 giorni, richiedere
all' Ufficio IVA tramite il mod AA7/6
di inizio di
attività , 1'attribuzione di un numero
di partita IVA Esso è unico per tutte le
attività commerciali dell' associazione e sarà sempre
usato sulle Fatture emesse,
sulla distinta della SIAE, sulla carta intestata, ecc.
il codice da indicare nei modelli
di inizio di attività è quello relative) all' attività
svolta in maniera prevalente.
Ic.s. 91 33.0 altre attività ricreative
Spesso una associazione culturale,
che non svolge attività commerciale in maniera
primaria o esclusiva, organizza corsi (di canto, di
danza, di musica...) riservati ai
soci e richiede quote aggiuntive oltre la tessera sociale.
Qualora l' organizzazione
di tali corsi rientri tra le finalità istituzionali
dell'associazione non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attivazione
degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti dei soci.
Il beneficio opera a condizione che le associazioni
abbiano modificato lo
statuto in conformità con quanto previsto dall' art.
4 ? quinquies -
dell' art. 1 1 1 del TUIR (conte modificato dall' art.
5 del DLGS 460/97).
Se ricorrono tutti questi elementi, i corsi non costituiscono
attività commerciale e,
dunque, l'associazione, dovrà rilasciare ai propri associati,
a fronte del pagamento
delle quote, una semplice ricevuta a titolo di quietanza.
(da associazionismo nella cultura e
nello spettacolo)
inizio pagina
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Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1998 - Supplemento Ordinario n. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187,
188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
delega al Governo per la disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data
del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle
deleghe legislative recate dal citato articolo della
legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente
del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo
3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante
proroga di venti giorni del termine per l'espressione
del parere da parte della Commissione parlamentare istituita
a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge
n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata
Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre
1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali
in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore
aggiunto
.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri
per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di
attivita'.
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87,
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di
atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
per lo svolgimento convenzionato di attivita'
1. Nell'articolo 108, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali,
dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o
in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di
attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attivita' indicate nell'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni
altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata
1. All'articolo 109 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione dei redditi degli enti
non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli
enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77,
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
di attivita' commerciali e di altre attivita', sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde
al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale
o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis e' sostituito dal
seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo
di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate
le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria
tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 e' inserito
il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non
commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per
le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza
scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66,
gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata
ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono
optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente
di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza
secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare
dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli
54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente
25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente
15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati
al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente l'attivita' svolta dagli enti di tipo associativo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali
le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti,
in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche
se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale,
da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita'
siano strettamente complementari a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma
3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria
non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti
in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento
di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano
i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed
e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento
di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e
sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona"; nello stesso comma,
il terzo periodo e' soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento
delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo,
le parole: "e sportive" sono sostituite dalle
seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione
di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed
esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del
quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto,
secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi
o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'
del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le associazioni costituite
prima della predetta data predispongono o adeguano il
proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b),
ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, il termine di cui al comma 3 e' di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo
111, e' inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente
non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale
qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale
per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali
rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per
queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita'
e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano
le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata
entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta
in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo
i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo
l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riguardante gli enti non commerciali non residenti nel
territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza
tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni
dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite
dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante
le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo
il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto
annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai
sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative
a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione
forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo
109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi
contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito
di aziende o beni a favore di enti non commerciali,
con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre
1998, e' esente dalle imposte sulle successioni e donazioni,
ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo,
ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative
alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne'
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione
che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attivita'. Qualora il trasferimento abbia a oggetto
l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha
l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari
al 25 per cento, secondo le modalita' determinate con
decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi
di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti
disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni,
lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento
e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo
4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del
comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati
ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del
10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla
data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi
beni immobili strumentali di cui al primo periodo del
comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il
30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento
di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella
misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo,
determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma
4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10
per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene
di proprieta' dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio
di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione
e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione
della dichiarazione di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti
di carattere privato, con o senza personalita' giuridica,
i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita'
da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite
finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita'
statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela
dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale
s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano
i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste
ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita'
di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della
cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell'amministrazione centrale dello
Stato.
5. Si considerano direttamente connesse
a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che
a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente
o indirettamente controllate o collegate, effettuate
a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del
comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo di emolumenti individuali annui superiori
al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto
1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle societa'
per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori
di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera
h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle
di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non
si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS,
nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita',
gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni
non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e
n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1;
fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano
le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis
del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso
ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse
da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero
delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve
le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10,
ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze
nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. La predetta
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte
dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono
le attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di
ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni
di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del
controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste
dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione dello stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo
111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente
decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa'
cooperative, non costituisce esercizio di attivita'
commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'
sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
direttamente connesse non concorrono alla formazione
del reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in
fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali
in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza
al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita
a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente
gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole:
"Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e
i)" sono sostituite con le seguenti: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),
h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa
alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
3. I beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi
da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente
alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali
beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo
65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3
si applicano a condizione che delle singole cessioni
sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione
da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti
il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni
in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena
di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro
il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente
deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che
tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita'
dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni
cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 65,
comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma
2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 114,
comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita
a condizione che per le medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo
114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo
alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni
di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta'
sociale," sono inserite le seguenti: "nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni
esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca
scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate
da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine,
le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di
mutuo soccorso con personalita' giuridica" sono
inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti
o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni"
sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale" sono inserite
le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per
gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole:
"di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti
dal titolo secondo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente
alle operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali,
non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle
ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta
di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo
41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla
fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica
l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo
27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina
delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo
13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non
soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita'
di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento
di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a
titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'",
sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella
comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza
e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli
atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo
periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.";
nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), e' aggiunta,
in fine, la seguente: "II-quater). A condizione
che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto
entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non e'
dovuta per le attivita' spettacolistiche indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle
ONLUS nonche' dagli enti associativi di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo
5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione
che dell'attivita' richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio
accertatore territorialmente competente. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi
occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi
di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono
inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: "enti morali," e'
inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti
morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi
formali delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo
20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle
societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta,
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione,
e rappresentare adeguatamente in apposito documento,
da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente
connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare
le stesse scritture e la relativa documentazione per
un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo
22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse
tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni
di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in
cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore
a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale
e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle
disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice
civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio
delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore
a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste
al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate
e delle spese complessive, nei termini e nei modi di
cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma
1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma
3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio
deve recare una relazione di controllo sottoscritta
da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano
limitatamente alle attivita' richiamate allo stesso
articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e,
in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9
del presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
delle parole "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e' vietato
a soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali
e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra
sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al
presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo
10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2
milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27,
e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600
mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1
sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri
degli organi amministrativi delle organizzazioni che
hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal
presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati
in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni
e degli interessi maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarieta'
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi
"di solidarieta'" e' riconosciuta come costo
fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza
tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purche'
i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano
destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al
comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione
dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi
quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati
e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente
alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
INIZIO PAGINA
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Legislazione nazionale
Disciplina dell'associazionismo
sociale
DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
(Testo unificato delle proposte di legge n.159, 285,
577,1167, 2674 e 3300)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore
sociale dell'associazionismo liberamente costituito
e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il
suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, in attuazione
degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma,
9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali
e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale. Nelle materie di competenza legislativa
delle regioni, le disposizioni della presente legge
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica. .
3. La presente legge ha altresì io
scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative
e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che
rispondono agli obiettivi di cui ai precedenti commi.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni anche non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale
a favore di associati o anche di terzi, senza finalità
di lucro.
2. Non sono considerate associazioni
di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria, e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni
di promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che, organizzando attività per i
propri soci o anche per terzi, dispongono limitazioni,
per condizioni economiche, all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano,
in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità
di azioni o quote di \ natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale
si costituiscono con atto scritto nel quale deve fra
l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto
debbono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) I'oggetto sociale;
c) I'attribuzione della rappresentanza
legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la
previsione che i proventi delle attività non possono,
in nessun caso, essere divisi fra ali associati, anche
in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno
ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività
delle cariche associative. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Ministro solidarietà
sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per la dell'associazionismo,
può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione
degli associati ed i loro diritti e a obblighi;
h) l'obbligo di redazione di bilanci
preventivi e di rendiconti consuntivi, nonché di esposizione
dello stato patrimoniale, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
I) l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione,
dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale
traggono le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributo degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni,
di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)contributi dell'Unione europea e
di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni
di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni
e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; .
g) erogazioni liberali degli associati
e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Le associazioni di promozione sociale
sono tenute per almeno due anni alla conservazione della
documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1,
lettere b) c) d) e), nonché per la lettera g) delle
erogazioni liberali se finalizzate alle deduzioni dal
reddito imponibile di cui all'art. 13 del decreto legislativo
recante disciplina tributaria degli enti non commerciali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
emanato in attuazione della delega recata dall'articolo
3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23 dicembre
1996 n. 662.
Art. 5
(Donazioni)
1. Le associazioni di promozione sociale
prive di personalità giuridica possono, in deroga agli
articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni
e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari,
con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni sono intestati alle associazioni.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale
anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio
dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita
la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano 1'associazione i terzi possono
far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse, in deroga all'articolo 08 del codice civile,
non rispondono personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione,
se hanno eseguito delibere degli organi direttivi o
se hanno agito sulla base di specifici mandati.
TITOLO II
REGISTRI E OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO
CAPO I
REGISTRI NAZIONALE E REGIONALI.
Art. 7
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali Ë
istituito uri registro nazionale al quale possono iscriversi,
ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni
di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti
da almeno tre anni.
2. Per associazioni di promozione sociale
a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono
attività in almeno cinque regioni ed in almeno trenta
province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione negli albi nazionali
delle associazioni a carattere nazionale .comporta il
diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo
dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e dei circoli affiliati, mantenendo a questi soggetti
i benefici connessi alla iscrizione negli albi provinciali
e regionali.
4. Le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala
regionale e provinciale, cui possono. iscriversi tutte
le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale
o provinciale.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale e regionali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un apposito regolamento che disciplina
il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere
nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano, con legge da approvare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge,1'istituzione dei r2gistri di cui
all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale
o provinciale nel registro regionale, nonché la periodica
revisione dei registri regionali e provinciali, in applicazione
dell'articolo 29 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.
241. Trasmettono altresì annualmente copia aggiornata
dei registri regionali all'Osservatorio nazionale per
1'associazionismo.
3. Il regolamento di cui al comma 1
e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2
devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento
e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine
prefissato, l'iscrizione si intenda assentati.
4. L'iscrizione ai registri è condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire
dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo
8 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la
sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri debbono iscriversi
altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni
di scioglimento.
Art.10
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e a/le cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto
di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
Ë ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si
tratti di associazioni a carattere nazionale al Ministro
per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione
del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
di cui all'articolo 11, mentre nel caso si tratti di
associazioni, che operano in ambito regionale o provinciale,
al Presidente della Giunta regionale o provinciale,
previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio
regionale.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto
di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
Ë ammesso, in ogni caso, entro trenta giorni, ricorso
al Tribunale amministrativo regionale competente, che
decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano
\ fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro
sessanta giorni.
CAPO II
OSSERVATORI NAZIONALI E REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO
Art. 11
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
"Osservatorio"', presieduto dal Ministro per
la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui
10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti
a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni
e da ó esperti.
2. Le associazioni di cui al comma
precedente devono essere iscritte nei registri ai rispettivi
livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente
tra i suoi componenti di espressione associativa.
4. L'Osservatorio si riunisce almeno
tre volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per più di due
mandati.
5. Per l'attuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere
dal 1988.
ó. Entro 3 anni dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti
adotta un regolamento per disciplinare le modalità di
elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali.
Art. 12
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti
l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per
la solidarietà sociale, si dota di un apposito regolamento
da approvare entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. All'Osservatorio sono assegnate
le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà s sociale.
nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale.
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo
in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale
sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato
di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione
e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività
associative nonché di progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori di competenza della presente
legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico
di informazione e promozione di altre iniziative volte
alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo,
al fine di valorizzare il ruolo di promozione civile
e sociale:
f) approvazione di progetti sperimentali
elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali.
dalle associazioni nazionali iscritte nei registri di
cui all'articolo 8 per far fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie
di intervento particolarmente avanzate;
g) espressione di parere sullo schema
di disegno di legge finanziaria;
h) promozione di scambi di conoscenza
e forme di collaborazione fra le associazioni sociali
italiane e fra queste e le associazioni straniere; i)
organizzazione con scadenza triennale. di una conferenza
nazionale sull'associazionismo. alla quale partecipino
i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
I) esame dei messaggi di utilità sociale
redatti dalle associazioni di cui all'articolo 8 della
presente legge, loro determinazione e trasmissione alla
Presidenza del Consiglio;
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di lire
50 milioni annui a decorrere dal 1998.
Art, 13
(Fondo per l'associazionismo)
1. E' istituito, presso la Presidenza
de1 Consiglio dei Ministri - Dipartimento per er la
solidarietà sociale il Fondo per l'associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative
ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma
2 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del fondo è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi annui a decorrere
dal 1998.
Art. 14
( Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori
regionali per I 'associazionismo con funzioni e modalità
di funzionamento da stabilire con la legge regionale
di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 15
( Collaborazione dell'lSTAT)
1. L'lstituto nazionale di statistica
(ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata
assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche
a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
Art.16
( Rapporti con l'Osservatorio Nazionale per il volontariato)
1. L'Osservatorio di cui all'articolo
11 svolge la sua attività in collaborazione con 1'0ssero.atorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di
comune interesse.
2. L'Osservatorio e 1'0sservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta
comune almeno una volta all'anno, sotto la Presidenza
del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
Art. 17
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L'Osservatorio e L'Osservatorio
Nazionale per il volontariato designano dieci membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
scelti, fra le persone indicate dalle associazioni sociali
e dalle associazioni del volontariato maggiormente rappresentative.
2. La linea del comma 1 dell'articolo
2 della legge 30 dicembre 1986, n° 936, è sostituito
dal presente: "Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto da esperti, rappresentanti dell'associazionismo
sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di 121, oltre il presidente, secondo
la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1 della citata
legge n° 936 del 1986, dopo il capoverso 1, è inserito
il seguente: "1-bis) dieci rappresentanti dell'associazionismo
sociale e del volontariato dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il
volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge
n°936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il presente:
"2-bis. ) I rappresentanti delle associazioni sociali
e delle organizzazioni del
volontariato sono designati ai sensi
delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri".
TITOLO III
PRESTAZIONI Dl ATTIVITA' E Dl SERVIZI DEGLI ASSOCIATI
E DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVTA'
CAPO I
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
Art. 18.
(Prestazioni degli associati).
1. Le associazioni di promozione sociale
si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni inoltre possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19
(Assicurazione dei prestatori di attività convenzionate)
1. Le associazioni sociali che svolgono
attività mediante le convenzioni di cui all'articolo
31, debbono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attività, contro gli infortuni e le malattie connesse
con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministero dell'lndustria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive
e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 21.
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
1. I lavoratori che facciano parte
di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
8, per poter espletare le attività previste nell'ambito
delle convenzioni di cui all'articolo 31, hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario
di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti
o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
CAPO II
DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI ED ALTRE PROWIDENZE
Art. 21
(Applicazione della disciplina tributaria dettata per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Alle associazioni di promozione
sociale si applicano le disposizioni sulle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega recata
dall'articolo3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della
legge 23 dicembre 1966 n. 662.
Art. 22
(Riduzione delle tariffe postali)
1. Le tariffe per i servizi postali
e per le telecomunicazioni, riguardanti le attività
delle associazioni sociali e delle organizzazioni di
volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte al
50 %.
2. All'articolo 2, comma 27, della
legge 28 dicembre 1995, n° 549, le parole 4'di cui ai
capi 11 e all" sono sostituite dalle presenti "di
cui ai primi tre capi".
Art. 23
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare
riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni
di promozione sociale qualora non si trovino in situazione
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n 77 "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali" e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegiato))
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie
previste dalle norme vigenti per le cooperative e i
loro consorzi, sono estese alle associazioni sociali
e alle organizzazioni di volontariato che, nell'ambito
delle convenzioni di cui all'articolo 31, abbiano ottenuto
l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi
di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive.
2. I crediti delle associazioni sociali
per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni
di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del
creditore ai sensi dell'articolo 2571 - bis del codice
civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono
collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i
crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo
2777 del codice civile.
Art. 25
(Messaggi di utilità socia/e)
1. Ai sensi dell'articolo 9, della
legge ó agosto 10990, n. 223, la Presidenza del Consiglio
dei ministri trasmette alla società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità
sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo ó, primo comma della
legge 14 aprile 1975, n. 103 dopo le parole "alle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute " sono inserite le seguenti "alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali".
Art. 26
(Pubblicazioni)
1. Alle pubblicazioni periodiche delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono estese, in quanto compatibili,
le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni.
Art. 27
(Diritto all 'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione
sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti
al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni
di promozione sociale.
Art. 28
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale
sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali
e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela
dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili
e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla
lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità
di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale
sono legittimate altresì a intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 9 legge 7 agosto
1990 n. 241.
Art. 29
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni
e le province autonome di Trento e di Balzano, promuove
ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 30
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo
di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa.
Art. 31
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto
sociale, con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo
8.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire 1'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite
dalla Convenzione. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui
all'articolo 19 è elemento essenziale della convenzione
e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 32
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con
le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali devono prevedere forme e modi
per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili
per manifestazioni e iniziative delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato,
previste dalla legge 11agosto 1991, n. 266, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione
sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni,
il sindaco concede autorizzazioni temporanee di somministrazione
di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri
di cui all'articolo 3 comma 4, della legge 25 agosto
1991, n. 287. Esse sono valide soltanto per il periodo
di svolgimento delle predette manifestazioni e per i
locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate
alla condizione che l'addetto alla somministrazione
sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. L'autorizzazione temporanea di cui
al comma 2 si intende sostituita, ai sensi,
dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990,
n. 41, e successive modificazioni, fatte salve eventuali
autorizzazioni di idoneità delle attrezzature e dell'occupazione
di suolo pubblico, dalla denuncia di inizio di attività
presentata dal rappresentante legale dell'associazione
al sindaco del comune in cui l'attività si svolge.
4. Le associazioni di promozione sociale
sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e
ricettive per i propri associati. Per tali attività
le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative
secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere
e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri soci.
(Strutture per lo svolgimento delle
attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni
del volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1,comma 1, della legge
11 luglio 1989, n. 390, dopo la lettera b), è inserita
la seguente: b-bis): "ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".
3. All'articolo 32, comma 3 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza
fini di lucro" sono aggiunte le seguenti: "
nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali".
4. La sede di associazioni di promozione
sociale e di locali nei quali si svolgono le relative
attività è compatibile con tutte le destinazioni d'uso
omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica- Il mutamento di destinazione d'uso dei
locali è a titolo non oneroso e permane finche i locali
siano effettivamente utilizzati quali sede di una associazione.
5. Per concorrere al finanziamento
di programmi di costruzione, di recupero, di restauro,
di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza
e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici
da utilizzare per le finalità di cui al comma 1 per
la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono
ammesse ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni
previste per i privati. in particolare per quanto attiene
all'accesso al credito agevolato.
Art. 34
(Lotteria nazionale)
1. E' istituita la lotteria nazionale
della solidarietà cui si applicano le norme della legge
4 agosto 1955, n. 722.
Art. 35
(Copertura finanziaria)
1. I proventi della lotteria di cui
all'articolo 34 sono versati all'entrata in bilancio
dello Stato e finalizzati alla copertura degli oneri
di cui alla presente legge.
2. Qualora i proventi della lotteria
di cui all'articolo 34 risultino inferiori agli oneri
recati dalla presente legge, il Ministro del tesoro
è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti
iscritti ai capitoli della categoria quarta del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998,
e le relative proiezioni per gli anni 1999 e 2000, con
esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.
16 settembre 1997
INIZIO PAGINA
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Legge 7 dicembre
2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore
sociale dell’associazionismo liberamente costituito
e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il
suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica
e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione
degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma,
9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali
e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni
e le province autonome devono attenersi nel disciplinare
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire
il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare
e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli
obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti
o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni
di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione
sociale i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati o
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità
di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale
si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra
l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto
devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche associative. In relazione alla particolare natura
di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati
ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in
caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo
la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento
e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale
sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche
di cui alla lettera g), della documentazione relativa
alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni
di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di
cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale
prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni
e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari,
con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma
1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni
dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale
anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio
dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita
la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l’associazione di promozione
sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti
sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in
via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è
istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi,
ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni
di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti
da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede
con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali
del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale si intendono quelle che
svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno
venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni
a carattere nazionale comporta il diritto di automatica
iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli
di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla
iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte
le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento
che disciplina il procedimento per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale
di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’istituzione dei registri di
cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale
o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè
la periodica revisione dei registri regionali e provinciali,
nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono
altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali
e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un
termine per la conclusione del procedimento e possono
stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,
l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria
per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali
e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo
7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la
sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti
altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni
di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto
di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si
tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro
per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione
del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di
cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni
che operano in ambito regionale o nell’ambito delle
province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente
della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione
del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto
dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto
di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente, che
decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro
sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio
nazionale)
1. In sede di prima attuazione della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo,
di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal
Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26
membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni
a carattere nazionale maggiormente rappresentative,
10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi
indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma
1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi
livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti
non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata
la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di
lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana
un regolamento per disciplinare le modalità di elezione
dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per
gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti
l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per
gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro
sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione
delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti
tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari
sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro
nazionale;
b) promozione di studi e ricerche
sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento
del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione
della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento
per lo svolgimento delle attività associative nonchè
di progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione
e promozione di altre iniziative volte alla diffusione
della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne
il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare
fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione
fra le associazioni di promozione sociale italiane e
fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza
nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino
i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle
associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo
7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti
l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari
sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni
annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato
a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo
12.
2. Per il funzionamento del Fondo
è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni
per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni
annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori
regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità
di funzionamento da stabilire con la legge regionale
di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000
e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata
assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche
a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a
decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività
in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta
congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza
del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato designano dieci membri
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL),
scelti fra le persone indicate dalle associazioni di
promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo
2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito
dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive,
in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo
la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque
designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240
milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA
FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale
si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre,
in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività
istituzionali svolte anche in base alle convenzioni
di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte
di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo
7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a
quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni
per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato,
da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni
di promozione sociale non concorrono alla formazione
della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni
a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la
seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo
periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di società semplice, afferente
gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole:
«Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilità sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è
aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo 110-bis, comma 1,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti
da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma
1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni
a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare
riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni
di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie
previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi
sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30,
abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti
di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti
alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di
promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati
e per le cessioni di beni hanno privilegio generale
sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo
2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine
dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera
c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio
dei ministri trasmette alla società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità
sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali,».
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione
sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale
sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali
e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela
dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili
e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla
lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa
per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli
interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla
lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale
sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove
ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità
europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari,
inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri
e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo
di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia
di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo
7, per lo svolgimento delle attività previste dallo
statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite
dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme
di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni
e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati con
polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati
i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono
a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con
le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi
per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili
per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione
sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni,
il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai
criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni
sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui
si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che
l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro
degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate
ad esercitare attività turistiche e ricettive per i
propri associati. Per tali attività le associazioni
sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo
la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e
pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l’obbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province
e i comuni possono concedere in comodato beni mobili
ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, alle associazioni di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle
loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,»
sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190
milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione
sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative
attività sono compatibili con tutte le destinazioni
d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per
i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente
dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,
di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento
alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione
di strutture o edifici da utilizzare per le finalità
di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature
e per la loro gestione, le associazioni di promozione
sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni
o agevolazioni previste per i privati, in particolare
per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato nella misura di lire
10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni
per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno
2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762
milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni
per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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